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POSIZIONE NETCOMM | ART 13-QUATER D.L. CRESCITA: CONTRASTO ALL’EVASIONE NEL SETTORE TURISTICO

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ART 13-QUATER D.L. CRESCITA: CONTRASTO ALL’EVASIONE NEL SETTORE TURISTICO

LA NORMA INTRODOTTA SOLLEVA CRITICITÀ E RISCHIA DI FRENARE LO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA TURISTICA ITALIANA  

Secondo Roberto Liscia, Presidente di Netcomm, la norma di recente introduzione rischia di creare asimmetrie competitive nel settore turistico e non è in linea con i principi sul funzionamento del mercato unico europeo e i principi di responsabilità solidale fiscale.

 

Milano, 8 luglio 2019 – L’articolo 13-quater “Contrasto all’evasione nel settore turistico” inserito nel testo del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, al fine di contrastare pratiche di evasione fiscale nel comparto turistico-ricettivo pone una serie di criticità. Premesso che Netcomm condivide senza dubbio la finalità perseguita dal legislatore, ovvero il contrasto di fenomeni di evasione fiscale, riteniamo tuttavia che le proposte contenute nell’attuale emendamento non rappresentino la modalità per perseguire tali obiettivi, sollevando una serie di criticità. 

In particolare, l’emendamento introduce, mediante il comma 1, dell’art. 13-quater un’estensione della responsabilità solidale passiva a carico di un soggetto intermediario, residente nel territorio dello Stato, appartenente ad un gruppo che opera come intermediario non residente che non abbia provveduto a nominare un rappresentante fiscale nel territorio italiano, in relazione all’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, di sublocazione, nonché dei contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, ai sensi di quanto già previsto dall’art. 4, comma 5-bis del D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017.

Secondo tale disposizione la responsabilità sarà traslata – in via generalizzata – all’intero gruppo internazionale; tale genericità non tiene conto del fatto che ciascun operatore/piattaforma (da intendersi come gruppo internazionale) opera con una propria struttura organizzativa e che in alcuni casi le affiliate del gruppo si limitano a fornire servizi ancillari, senza operare direttamente nell’ambito dell’intermediazione immobiliare. In altre parole, alcune realtà potrebbero subire effetti sanzionatori ingiustificati pur non operando, tali affiliate, direttamente nel comparto delle locazioni di breve durata. 

L’intervento, inoltre, non è in linea con i principi cardine su cui si fonda il mercato unico, con particolare riguardo ai principi di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi per la creazione di un contesto regolamentare uniforme nel mercato unico europeo. Come sancito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi garantiscono la mobilità delle imprese e dei professionisti nell'UE. Tali principi hanno come presupposto l'abolizione di ogni discriminazione basata sulla nazionalità e l'adozione di misure volte a facilitarne l'esercizio, compresa l'armonizzazione delle norme nazionali di accesso o il loro riconoscimento reciproco. 

Ciò detto, appare evidente che una norma che contiene previsioni similari a quelle del comma 1, art. 13-quater, da parte di uno Stato membro, oltre a rimettere in discussione tali principi, pone quell’ordinamento in una posizione di svantaggio competitivo rispetto agli altri Paesi europei. 

Netcomm è da sempre impegnato a promuovere uno sviluppo armonico del sistema Paese e una collaborazione tra cittadini, imprese e istituzioni. Il nostro timore è che tale disposizione possa avere ripercussioni sull’economia nazionale e in particolare sul settore turistico, che da sempre rappresenta una delle industry cardine del nostro sistema, creando un pericoloso precedente, e pregiudicando l’espansione del concetto di collaborative economy, particolarmente sostenuta dal legislatore europeo”, commenta Roberto Liscia, Presidente di Netcomm. “In primo luogo, la norma rischia di creare ingiustificate asimmetrie competitive tra imprese che operano solo nel mercato nazionale oppure che hanno solo un’identità nazionale rispetto alle imprese estere che operano cross-border. Queste ultime sarebbero quindi disincentivate a investire nel nostro Paese, con un grave danno dal punto di vista del mercato del lavoro e per lo sviluppo del settore turistico nazionale. Inoltre, tale asimmetria rischia di sommarsi a un contesto legislativo nazionale che, notoriamente, qualifica il nostro Paese come un mercato con un regime impositivo elevato, complesso sotto un profilo amministrativo-burocratico. Auspichiamo pertanto che il legislatore voglia riconsiderare la propria posizione procedendo all’abolizione di tale norma con il primo provvedimento utile e l’introduzione di meccanismi più equi che non si pongano in contrasto allo sviluppo e alla crescita dell’economia nazionale ma al contrario possano supportarla.”

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Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano, è il punto di riferimento in materia di e-commerce e retail digitale nel panorama nazionale e internazionale. Nato nel 2005, riunisce circa 400 aziende composte da società internazionali e piccole-medie realtà di eccellenza. Netcomm promuove lo sviluppo dell’e-commerce e dell’evoluzione digitale delle imprese, generando valore per l’intero sistema economico italiano e per i consumatori. Netcomm è tra i membri fondatori di Ecommerce Europe, l’Associazione Europea del Commercio Elettronico, e della Federazione del Digitale, la federazione per lo sviluppo del digitale in Italia.

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Uploaded on 08/07/2019

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