AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche

Sentenza storica del TAR Piemonte. Non esiste esclusiva nell’accompagnamento in montagna

COMUNICATO STAMPA

Sentenza storica del TAR Piemonte! Non esiste esclusiva nell’accompagnamento in montagna

Camerlenghi: “È per noi una notizia, positiva, importantissima: il Tar del Piemonte ha confermato, con sentenza n. 564 chiaramente e in modo facilmente comprensibile a tutti, che NON esiste alcuna esclusiva a favore delle Guide Alpine e/o degli Accompagnatori di Media Montagna per l’accompagnamento in ambiente montano e che le Guide Ambientali Escursionistiche possono accompagnare in ogni ambiente. Il TAR ha sentenziato che l’attività della Guida Ambientale Escursionistica è ammessa anche in ambito montano”.

“Siamo dinanzi a un evento epocale, a una notizia IMPORTANTISSIMA: il TAR Piemonte ha confermato con sentenza n.564 del 2018, chiaramente e in modo facilmente comprensibile a tutti, che NON esiste alcuna esclusiva a favore delle Guide Alpine e/o degli Accompagnatori di Media Montagna per l’accompagnamento in ambiente montano e che le guide Ambientali Escursionistiche possono accompagnare in ogni ambiente. Il Tribunale ha confermato la lettura della sentenza n. 459-2005 della Corte Costituzionale da noi sempre sostenuta in ogni sede ma che i Collegi Nazionale e Regionali delle Guide alpine si sono sempre ostinati a negare, contro ogni evidenza”. Un risultato storico annunciato da Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE. La sentenza è sul sito AIGAE come da link a fine comunicato.

“Il Tribunale Amministrativo del Piemonte ha scritto nero su bianco che: “non esiste alcuna previsione statale di riserva professionale che copra ogni e qualsivoglia attività escursionistica che si svolga in montagna.” Confermando che “le GAE – ha proseguito Camerlenghi - possono muoversi in ambito anche montano.” Con una sentenza chiara, di facile comprensione e inequivocabile, il TAR ha respinto il nostro ricorso contro l’istituzione della figura dell’Accompagnatore di Media Montagna in Piemonte in quanto “non necessario”, poiché quanto dichiarato dalla Regione e dal Collegio delle Guide Alpine sulla riserva di professione semplicemente “NON SUSSISTE”. Il TAR lo ha messo nero su bianco”


Ma anche di più

“Il TAR si è spinto ben oltre sottolineando che “la legge n. 6/1989, (riguardante il regolamento della professione di Guida Alpina) non è mai stata esplicitamente coordinata - ha proseguito Camerlenghi - con ulteriori e paralleli sistemi normativi (in tema ad esempio di liberalizzazione dei servizi, di turismo) né esplicitamente adeguata al mutato contesto costituzionale e alle evoluzioni che la realtà lavorativa, oltre che l’ordinamento, hanno certamente subito in quasi trenta anni.

Oltre ad affermare che “il legislatore dell’epoca non si è certamente proposto di delimitare la figura professionale in questione rispetto ad altre professioni che, semplicemente, non esistevano come professioni libere o meno che fossero.

“Viene interamente confermato l’impianto della Sentenza (inappellabile!) della Corte Costituzionale, secondo cui “l’individuazione di professioni protette appartiene alla disciplina, di riserva statale, dell’ordinamento civile e non può, per ovvie ragioni di uniformità di regolamentazione, essere demandata al legislatore regionale”.

In modo più che mai specifico è scritto nella sentenza che:

“il legislatore regionale non possa creare alcuno spazio di professione protetta che come tale non sia già 
previsto dalla legge statale; in sostanza le Regioni possono disciplinare la figura professionale dell’AMM nei limiti in cui i suoi ambiti di riserva siano quelli già previsti dalla legge statale.“

Molto importante l’analisi del quadro normativo ma anche di realtà del mercato di riferimento, quando il TAR indica che “Per quanto in specifico concerne la potenziale reciproca interferenza tra GAE e AMM,

la legge non può che essere interpretata in forma compatibile con il generale favore per la libertà delle prestazioni di servizi, anche di nuova emersione, libertà per di più incentivata dall’ordinamento europeo; le deroghe a siffatti principi presentano tendenzialmente natura eccezionale e possono essere fondate solo su specifiche esigenze di tutela”

Il TAR HA SPAZZATO VIA OGNI DUBBIO E HA STABILITO CHE: “l’attività della GAE sia ammessa anche in ambito montano”.

“Viene quindi DEFINITIVAMENTE spazzato ogni dubbio nelle motivazioni - ha concluso Camerlenghi - quando viene inoltre scritto che “non esiste alcuna previsione statale di riserva professionale che copra ogni e qualsivoglia attività escursionistica che si svolga in montagna. Ha infatti chiarito la Corte che la riserva concernente l’attività della Guida Alpina non attiene alla “generica attività di accompagnamento in montagna (la cui esatta definizione aprirebbe complessi problemi a seguito della intervenuta soppressione del criterio altimetrico”…) “bensì l’accompagnamento su qualsiasi terreno che comporti l’uso di tecniche e attrezzature alpinistiche o l’attraversamento di aree particolarmente pericolose.

E se ancora non fosse sufficiente viene ripetuto che “le professioni che possono essere protette in forza della l. n. 6/1989 non possono esserlo per il solo fatto di svolgersi in montagna (…) comportando anche la legittima operatività delle GAE in ambito montano.

Che

“l’attività della GAE sia ammessa anche in ambito montano e non comporti, per ciò solo, indebita invasione delle prerogative delle professioni protette configurate della legge n. 6/1989 risulta dunque essere stato già affermato dal giudice delle leggi e costituisce presupposto interpretativo imprescindibile di qualsivoglia normativa regionale in materia”.

http://www.aigae.org/2018/05/sentenza-storica-del-tar-piemonte-del-10-4-2018-laccompagnamento-escursionistico-non-e-esclusiva-di-guide-alpine-e-amm/

Per Interviste:

Giuseppe Ragosta – Addetto Stampa Nazionale AIGAE – tel 392 5967459.

Caricato il 14/05/2018

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